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Sez. 1, Sentenza n. 7444 del 10/05/1995 Ud. (dep. 03/07/1995) Rv. 201928 - 01

Reato - Circostanze - Attenuanti comuni - Attivo ravvedimento | Reati di danno - Applicabilità dell'attenuante - Esclusione - Ragioni - Fattispecie: omicidio.
Stato
decisa il 1995-05-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201928-01

Reato - Circostanze - Attenuanti comuni - Attivo ravvedimento

L'attenuante del ravvedimento operoso di cui alla seconda ipotesi dell'art. 62 n. 6 cod. pen. non è configurabile nei reati di danno il cui evento consista nella distruzione del bene giuridico protetto, perché l'evento medesimo non è più suscettibile di quella eliminazione o attenuazione da parte del colpevole, che sono caratteristiche dell'attenuante in parola. (Nella fattispecie si trattava di omicidio e la Suprema Corte ha escluso l'applicabilità dell'attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen. enunciando il principio di cui in massima).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 n. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)