Sez. 1, Sentenza n. 7444 del 10/05/1995 Ud. (dep. 03/07/1995) Rv. 201928 - 01
Reato - Circostanze - Attenuanti comuni - Attivo ravvedimento | Reati di danno - Applicabilità dell'attenuante - Esclusione - Ragioni - Fattispecie: omicidio.
Reato - Circostanze - Attenuanti comuni - Attivo ravvedimento
L'attenuante del ravvedimento operoso di cui alla seconda ipotesi dell'art. 62 n. 6 cod. pen. non è configurabile nei reati di danno il cui evento consista nella distruzione del bene giuridico protetto, perché l'evento medesimo non è più suscettibile di quella eliminazione o attenuazione da parte del colpevole, che sono caratteristiche dell'attenuante in parola. (Nella fattispecie si trattava di omicidio e la Suprema Corte ha escluso l'applicabilità dell'attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen. enunciando il principio di cui in massima).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 n. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)