Sez. 1, Sentenza n. 1285 del 24/10/1996 Ud. (dep. 13/02/1997) Rv. 206926 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTIVO RAVVEDIMENTO | Ravvedimento dell'agente - Minore capacità a delinquere - Danno penale irreversibile - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie: omicidio.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTIVO RAVVEDIMENTO
La circostanza attenuante comune di cui all'art. 62 n. 6, seconda ipotesi, cod. pen. solo in via eccezionale opera dopo la commissione del reato e trova fondamento nella minore capacità a delinquere del colpevole il quale, per ravvedimento, si adopera per eliderne le conseguenze che, pur strettamente inerenti alla lesione o alla messa in pericolo del bene tutelato dalla norma incriminatrice, sono d'altra parte estranee all'esecuzione ed alla consumazione del reato stesso. Ne consegue l'inapplicabilità a reati in cui il danno penale sia per sua natura irreversibile e non eliminabile neppure in parte dall'opera del colpevole e, in particolare, al delitto di omicidio, in quanto reato di danno il cui evento consiste nella distruzione del bene giuridico protetto, non più suscettibile di eliminazione o attenuazione successiva da parte del colpevole.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 n. 6, Cod. Pen. art. 575
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)