Sez. 5, Sentenza n. 702 del 07/11/1984 Ud. (dep. 22/01/1985) Rv. 167545 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS - (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - RIFERIBILITÀ ALLA PENA BASE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS - (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - RIFERIBILITÀ ALLA PENA BASE - ESCLUSIONE.*
Il divieto di reformatio in peius va riferito non alla pena base ma a quella che in definitiva è stata inflitta dal primo giudice e non concerne i singoli elementi che compongono la pena ed i calcoli effettuati per giungere ad essi. (Cass. Sez. V 26 aprile 1979, la rosa).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)