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Sez. 3, Sentenza n. 3466 del 23/05/1986 (Rv. 446415 - 01)

COMPETENZA CIVILE - RICONVENZIONALI - ESTINZIONE DELLA CAUSA PRINCIPALE - ININFLUENZA SULLA COMPETENZA IN ORDINE ALLA DOMANDA RICONVENZIONALE.*
Stato
decisa il 1986-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446415-01

COMPETENZA CIVILE - RICONVENZIONALI - ESTINZIONE DELLA CAUSA PRINCIPALE - ININFLUENZA SULLA COMPETENZA IN ORDINE ALLA DOMANDA RICONVENZIONALE.*

Qualora, per qualsiasi motivo (transazione, rinuncia agli Atti del giudizio, cessazione della materia del contendere), venga meno la causa principale attribuita incontestabilmente alla Competenza del giudice adito, il processo relativo alle domande riconvenzionali ritenute ammissibili da quel giudice, resta incardinato avanti allo stesso, in base al principio della perpetuatio iurisdictionis, secondo cui la Competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, senza che assumano rilievo, rispetto ad essa, i successivi mutamenti dello stato medesimo. (V 1896/72, mass n 358962).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)