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Sez. 5, Sentenza n. 9604 del 21/07/2000 (Rv. 538643 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO | Onere della prova - Contenuto e limiti - Soggetto gravato - Fattispecie in tema di ripetizione di eccedenze IRPEG ed ILOR.
Stato
decisa il 2000-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538643-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO

In tema di ripetizione d'indebito, deve ritenersi operante il normale principio dell'onere della prova gravante sul creditore istante, il quale è, pertanto, tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, ovvero il successivo venir meno di questa. In particolare, l'attore in ripetizione che assuma di aver pagato un importo superiore al proprio debito è tenuto a dimostrare il fatto costitutivo del suo diritto alla ripetizione, e cioè l'eccedenza di pagamento (fattispecie in tema di richiesta, da parte di una società, di rimborso all'amministrazione finanziaria, ex artt. 41 d.P.R. 602/1973 e 6 ed 8 d.P.R. 787/1980, di somme illegittimamente corrisposte in eccedenza a titolo di IRPEG ed ILOR).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)