diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3663 del 21/02/2006 (Rv. 587512 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE | Assicuratore e assicurato convenuti nel medesimo giudizio - Nomina di un unico difensore per entrambe le parti - Conflitto reale e potenziale di interessi - Configurabilità di "mala gestio" da parte dell'assicuratore - Sufficienza - Esclusione - Obblighi del professionista e dell'assicuratore - Tutela dell'assicurato - Forme e contenuto.
Stato
decisa il 2006-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587512-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE

In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, l'attività di difesa congiunta tanto dell'assicurato quanto della compagnia non integra gli estremi del conflitto di interessi, nemmeno nell'ipotesi in cui si profili la possibilità che il comportamento della compagnia, sul piano sostanziale e processuale, possa integrare gli estremi della "mala gestio". In tal caso sono riconosciuti all'assicurato gli ordinari rimedi posti a tutela della violazione di un obbligo negoziale di esecuzione del contratto in buona fede e di informazione, cui risultano tenuti, nei suoi confronti, rispettivamente, l'assicuratore e il professionista, rimedi consistenti nella facoltà di richiedere all'uno e all'altro, l'integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza della mancata, tempestiva messa a disposizione del massimale, danni che, peraltro, possono consistere non solo nella semplice richiesta di rivalutazione ed interessi, ma nella corresponsione di tutte le ulteriori somme che l'assicurato risulti, senza colpa, obbligato a risarcire al danneggiato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)