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Sez. 3, Sentenza n. 15213 del 19/07/2005 (Rv. 583388 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE | Azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore - Riconoscimento del diritto ad interessi e rivalutazione anche oltre il massimale di polizza - Specifica domanda - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583388-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE

In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore l'obbligazione dell'assicuratore ha ad oggetto la corresponsione dell'indennità al danneggiato entro i limiti del massimale di polizza, peraltro superabile - limitatamente ad interessi e rivalutazione - nei casi in cui l'assicuratore mantenga un comportamento ingiustificatamente dilatorio. A tale obbligazione nei confronti del danneggiato può, peraltro, aggiungersi, a carico dell'assicuratore, un'ulteriore e diversa obbligazione, nei riguardi del danneggiante-assicurato, sul quale sia venuto, in definitiva, a gravare l'onere economico del danno provocato dal colpevole ritardo con cui è stato corrisposto l'indennizzo al danneggiato, che è legittimato a pretendere il ristoro di tale danno facendo valere a sua volta quella forma di responsabilità contrattuale comunemente definita da "mala gestio", che si differenzia, peraltro, dalle conseguenze che l'assicuratore subisce nei suoi rapporti diretti con il danneggiato, venendo in questione, nel rapporto con il danneggiante-assicurato, l'ammontare di quanto quest'ultimo sia costretto a rifondere in più rispetto all'importo che sarebbe stato obbligato a corrispondere se l'assicuratore si fosse comportato in buona fede nella gestione del rapporto contrattuale assicurativo, non trascurando di attivarsi tempestivamente per il pagamento del dovuto. Da tanto consegue che, mentre la responsabilità dell'assicuratore nei confronti del danneggiato ritrae disciplina e contenuto dall'art. 1224 cod. civ. (in quanto debito da ritardo nell'adempimento di un'obbligazione pecuniaria), quella nei riguardi del danneggiante-assicurato si colloca nell'ambito della disciplina della responsabilità per inadempimento dell'obbligazione in dipendenza di un comportamento contrario a diligenza e buona fede. Ai fini del superamento del massimale per interessi e rivalutazione è, peraltro, sufficiente che il danneggiato, esercitando l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore, formuli una specifica domanda volta al riconoscimento del diritto ad interessi e rivalutazione, non essendo necessario che chieda altresì che essi siano corrisposti oltre il massimale.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)