Sez. L, Sentenza n. 10193 del 12/07/2002 (Rv. 555709 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE | Quietanze a saldo o liberatorie a seguito dell'estinzione del rapporto di lavoro - Rinuncia all'impugnativa di licenziamento - Configurabilità - Condizioni - Circostanze precise e concludenti - Necessità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE
Le quietanze a saldo o liberatorie che il lavoratore sottoscriva a seguito della risoluzione del rapporto, accettando senza esprimere riserve la liquidazione e le altre somme dovutegli, non implicano di per sè l'accettazione del recesso datoriale e la rinuncia ad impugnarlo; tuttavia, i predetti comportamenti possono assumere tale significato negoziale, in presenza di altre circostanze precise, concordanti e obiettivamente concludenti, che dimostrino l'intenzione del lavoratore di accettare l'atto risolutivo, in base ad un adeguato accertamento da parte del giudice di merito (nella specie, relativa alla domanda di alcuni lavoratori intesa alla qualificazione della avvenuta cessione dell'azienda come licenziamento e al conseguente annullamento di questo, la S.C. ha cassato con rinvio la decisone di merito, che aveva escluso l'accettazione tacita del licenziamento, omettendo di prendere in considerazione il complessivo comportamento dei lavoratori, anche in relazione alla accertata prosecuzione dell'attività lavorativa presso l'azienda cessionaria e all'assenza di contestazioni, protrattasi per lungo periodo di tempo, riguardo all'avvenuta risoluzione del rapporto con l'impresa cedente).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)