Sez. L, Sentenza n. 4542 del 16/05/1996 (Rv. 497642 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) | Ricevuta rilasciata a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro - Valore di acquiescenza al licenziamento - Presupposti - Dichiarazione intervenuta a distanza di anni - Indicazione delle dimissioni come causale della risoluzione - Espressione della volontà di accettare il licenziamento - Configurabilità - Condizioni - Motivazione sul punto del giudice di merito - Necessità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE)
In relazione al principio secondo cui le quietanze a saldo o liberatorie sottoscritte dal lavoratore a seguito della risoluzione del rapporto non implicano di per sè, anche se contenenti la menzione del licenziamento, l'accettazione del medesimo, ma possono assumere anche tale valore, in presenza di altre circostanze precise, concordanti e obiettivamente concludenti che dimostrino l'intenzione del lavoratore di accettare l'atto risolutivo, può essere indicativa di una siffatta volontà dell'interessato - onde la necessità di una adeguata motivazione al riguardo da parte del giudice di merito - la circostanza che la quietanza intervenga a distanza di vari anni da una risoluzione stragiudizialmente impugnata in prossimità dei fatti, rechi la premessa che il rapporto si è risolto per dimissioni e indichi come data di queste ultime e della conclusione del rapporto quella del dedotto, già contestato, licenziamento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)