Sez. 1, Sentenza n. 1996 del 11/03/1996 (Rv. 496282 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI REGIONALI - TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - IN GENERE | Fondamento - Suolo gravato da servitù pubblica di passaggio - Sostituzione con griglie ad opera del proprietario, di parte del piano di calpestio - Miglior godimento dei locali sottostanti - Presupposto per l'applicazione della tassa - Sussistenza.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI REGIONALI - TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - IN GENERE
La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (nella vigenza dell'art. 192 del R.D. 14 settembre 1931 n. 1175, abrogato dal D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507) è dovuta non in relazione alla limitazione o sottrazione all'uso normale e collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare (o eccezionale) che ne trae il singolo. Pertanto, qualora il proprietario del suolo gravato da servitù pubblica di passaggio sostituisca una parte del piano di calpestio con griglie al fine di migliorare il godimento dei locali sottostanti al suolo, egli viene a godere di un'utilizzazione particolare dell'area stessa, che costituisce il presupposto per l'applicazione della tassa.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 192, Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 194
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)