Sez. L, Sentenza n. 8788 del 08/05/2004 (Rv. 572750 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - MATERNITÀ E INFANZIA - O.N.M.I. (PROTEZIONE ED ASSISTENZA DELLA MATERNITÀ ED INFANZIA) - IN GENERE | Dipendenti della soppressa OMNI trasferiti agli enti locali - Credito dei lavoratori per la restituzione di eventuali eccedenze verificatesi nel passaggio dall'OMNI all'INADEL - Natura di indebito oggettivo - Interessi e rivalutazione - Attribuibilità - Decorrenza.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - MATERNITÀ E INFANZIA - O.N.M.I. (PROTEZIONE ED ASSISTENZA DELLA MATERNITÀ ED INFANZIA) - IN GENERE
La domanda dei lavoratori passati, in conseguenza della legge n. 698 del 1975 di soppressione dell'OMNI, da questo ente agli enti locali, sia diretta a conseguire la restituzione della somma eccedente (fra l'indennità di anzianità versata dagli enti di provenienza e l'indennità premio di servizio determinata in via teorica dall'INADEL) ad essi spettante ai sensi dell'art. 6 della legge n. 482 del 1988, ha per oggetto la restituzione di un indebito oggettivo che deve essere effettuata dall'INADEL non oltre un anno dal versamento da parte del Ministero del tesoro dei fondi accantonati presso l'OMNI; ne consegue che tale credito è da considerare esigibile ai fini dell'attribuzione di interessi e rivalutazione monetaria soltanto un anno e centoventi giorni dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 482 del 1988.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1975 num. 698 art. 9 CORTE COST., Legge 27/10/1988 num. 482 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)