Sez. U, Sentenza n. 29356 del 16/12/2008 (Rv. 605950 - 01)
PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - DIPENDENTI - IN GENERE | Lavoratore già assicurato presso l'INPS (Fondo dazieri) e transitato nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria dello Stato in base al d.P.R. n. 649 del 1972 - Diritto alla restituzione dei contributi eccedenti l'importo dovuto per il riscatto dell'anzianità - Sussistenza - Fondamento - Disciplina recata dall'art. 18, comma quarto, del d.P.R. n. 649 del 1972 - Abrogazione di detta norma da parte dell'art. 11 del d.P.R. n. 1092 del 1973 - Esclusione.
PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - DIPENDENTI - IN GENERE
Al lavoratore già dipendente di ente appaltatore della riscossione delle imposte di consumo, assicurato presso il Fondo previdenza dazieri gestito dall'INPS, che sia transitato, in forza del d.P.R. n. 649 del 1972, nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, va riconosciuto, ai sensi dell'art. 18, quarto comma, del citato d.P.R., il diritto alla restituzione dell'eventuale eccedenza dell'ammontare dei contributi previdenziali che risultino versati in suo favore rispetto all'importo dovuto per il riscatto dell'anzianità, non potendosi ravvisare l'abrogazione di detta norma da parte dell'art. 11 del d.P.R. n. 1092 del 1973, che, ai fini del trasferimento dei relativi contributi dalla gestione previdenziale dell'INPS a quella statale, provvede unicamente ad evitare oneri a carico del dipendente e non già ad escludere il diritto di quest'ultimo, ove previsto, alla restituzione dei contributi eccedenti.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 649 art. 18 com. 4, DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)