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Sez. 3, Sentenza n. 2265 del 06/06/1975 (Rv. 376074 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) - PRONUNCIA - CONDIZIONI - RICHIESTA DI PARTE - NECESSITA - ESCLUSIONE - FACOLTA DI PRONUNCIA DI SENTENZA NON DEFINITIVA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1975-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376074-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) - PRONUNCIA - CONDIZIONI - RICHIESTA DI PARTE - NECESSITA - ESCLUSIONE - FACOLTA DI PRONUNCIA DI SENTENZA NON DEFINITIVA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il giudice del merito, indipendentemente dalla richiesta delle parti, ha facolta di emettere una pronuncia non definitiva, quando ritenga di poter decidere, in base alle prove raccolte, soltanto alcune delle questioni a lui sottoposte, riservando ad una successiva pronuncia, da emettere a seguito dell'espletamento di ulteriori Atti istruttori, la definitiva decisione su tutti gli altri capi della domanda; tale facolta costituisce Esercizio di un potere discrezionale, non sindacabile in Sede di legittimita. (V 542/73, mass n 362574; 2878/72, mass n 360609).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 277 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)