Sez. L, Sentenza n. 1106 del 09/02/1999 (Rv. 523081 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE | Insolvenza del datore di lavoro - Avvenuta individuazione da parte del legislatore nazionale del soggetto tenuto alla garanzia dei crediti dei lavoratori subordinati - Conseguente formazione di un complesso normativo unitario costituito dalla disciplina nazionale e da quella comunitaria - Effetti con riferimento all'individuazione del contenuto normativo dell'art. 2, comma primo, del D.Lgs. n.80 del 1992 - Fattispecie.
COMUNITÀ EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE
A seguito della determinazione da parte del legislatore italiano. (nel D.Lgs. n. 80 del 1992) del soggetto (INPS) tenuto alla garanzia dei crediti dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, la normativa comunitaria e la normativa nazionale sono venute a formare un complesso unitario di regole talché alle disposizioni attuative nazionali non può attribuirsi contenuto contrastante con quello delle norme di cui costituiscono attuazione le quali, a loro volta, non possono che essere lette secondo l'interpretazione fornitane dalla Corte di giustizia. Ne consegue che il contenuto normativo dell'art. 2, comma primo, del citato D.Lgs. n. 80 del 1992 deve essere determinato alla luce del principio enunciato dalla Corte di giustizia nella sentenza 10 luglio 1997 (causa C 272/95 - Maso e altri, Gazzetta e altri c.INPS e Repubblica italiana), secondo cui "l'insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro" di cui agli artt. 3, n. 2, e 4, n. 2, della direttiva del Consiglio n. 80/987 CEE corrisponde alla data della domanda diretta all'apertura del procedimento di soddisfacimento collettivo dei creditori, fermo restando che la garanzia non può essere concessa prima della decisione di apertura di tale procedimento o dell'accertamento della chiusura definitiva dell'impresa in caso di insufficienza dell'attivo. Infatti la norma interna che consideri quale arco di tempo in cui collocare il numero di mensilità da corrispondere da parte dell'organo di garanzia quello determinato, a ritroso, dalla data del provvedimento di apertura del fallimento - il quale può intervenire a molto tempo di distanza dalla domanda di dichiarazione del fallimento e della stessa cessazione dei periodi di occupazione ai quali si riferiscono le retribuzioni non corrisposte - deve considerarsi, dopo la citata sentenza della Corte di giustizia, in contrasto con il principio di effettività della tutela comunitaria minima in caso di insolvenza del datore di lavoro cui la sentenza stessa ha fatto riferimento. (Nella specie la sentenza di merito - cassata dalla S.C. e antecedente alla menzionata sentenza della Corte di giustizia - attenendosi alla lettura testuale dell'art. 2, comma primo, del D.Lgs. n. 80 cit., aveva respinto la domanda delle lavoratrici rilevando che il rapporto di lavoro era cessato oltre l'anno calcolato a ritroso dalla sentenza di fallimento, mentre non aveva considerato la data di presentazione dell'istanza di fallimento, di circa nove mesi successiva a quella di cessazione del rapporto di lavoro e di pochi mesi antecedente a quella di dichiarazione del fallimento).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 2 com. 1 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 20/10/1980 num. 987 art. 3, Direttive del Consiglio CEE 20/10/1980 num. 987 art. 4, Legge 14/10/1957 num. 1203 art. 177, Legge 14/10/1957 num. 1203 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)