Sez. 1, Sentenza n. 599 del 06/03/1974 (Rv. 368393 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITA, RISARCIMENTO DEL DANNO - OCCUPAZIONE ABUSIVA - GIUDIZIO DI RISARCIMENTO DEL DANNO - DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - SOPRAVVENIENZA - VALORE VENALE DEL FONDO - DETRAZIONE DALL'INDENNITA - LIMITI - SOPRAVVENIENZA DURANTE IL GIUDIZIO D'APPELLO - RILEVANZA DEL DANNO PER LA TEMPORANEA PERDITA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITA, RISARCIMENTO DEL DANNO - OCCUPAZIONE ABUSIVA - GIUDIZIO DI RISARCIMENTO DEL DANNO - DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - SOPRAVVENIENZA - VALORE VENALE DEL FONDO - DETRAZIONE DALL'INDENNITA - LIMITI - SOPRAVVENIENZA DURANTE IL GIUDIZIO D'APPELLO - RILEVANZA DEL DANNO PER LA TEMPORANEA PERDITA.*
Soltanto se il decreto di espropriazione sia intervenuto dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha condannato la pa a corrispondere al proprietario del fondo occupato sine titulo l'equivalente pecuniario del bene, il risarcimento dei danni causati da detta occupazione resta definitivamente commisurato al valore del fondo liquidato in sentenza e la somma concretamente dovuta al danneggiato in forza della sentenza deve essere decurtata dell'indennita liquidata con il decreto di esproprio. Se, invece, il decreto di esproprio intervenga nel corso del giudizio di appello promosso contro l'anzidetta sentenza, il giudice di secondo grado deve tener conto dell'avvenuto trasferimento del bene e, pertanto, deve rapportare la liquidazione del danno non piu alla perdita definitiva del fondo e, cioe, al suo valore venale, bensi alla perdita temporanea del medesimo relativa alla sola durata dell'occupazione illegittima. (V 3567'72, mass n 361551; 1578'69, mass n 340472).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 48, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 72, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)