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Sez. 1, Sentenza n. 3567 del 12/12/1972 (Rv. 361551 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - SOPRAVVENIENZA DEL DECRETO D'ESPROPRIAZIONE - DANNO PER L'OCCUPAZIONE - VALORE VENALE DEL FONDO OCCUPATO - INDENNITA D'ESPROPRIAZIONE - DETRAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361551-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - SOPRAVVENIENZA DEL DECRETO D'ESPROPRIAZIONE - DANNO PER L'OCCUPAZIONE - VALORE VENALE DEL FONDO OCCUPATO - INDENNITA D'ESPROPRIAZIONE - DETRAZIONE.*

La sopravvenienza del decreto di espropriazione dopo la scadenza del biennio di occupazione non esclude che il danno derivato al proprietario del fondo dalla occupazione ultrabiennale (divenuta definitiva in conseguenza della destinazione dell'immobile ad opera pubblica, che ne abbia reso impossibile la restituzione) debba essere rapportato al valore venale del fondo al momento della liquidazione, imponendo soltanto la detrazione da questa dell'importo dell'indennita di espropriazione. (Conf 1578'69, mass n 340472).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Cod. Civ. art. 1223

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)