Sez. 1, Sentenza n. 23553 del 21/03/2023 Cc. (dep. 30/05/2023) Rv. 284723 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Semilibertà - Compatibilità con l'isolamento diurno di cui all'art. 72 cod. pen. - Esclusione - Ragioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di misure alternative, la semilibertà non è concedibile al detenuto che non abbia ancora espiato l'isolamento diurno di cui all'art. 72 cod. pen., in quanto la possibilità di tale fruizione non è prevista dalla legge e si porrebbe in contrasto con l'afflittività dell'isolamento, che ha natura di sanzione penale temporanea aggiuntiva alla pena dell'ergastolo.
Cod. Pen. art. 72 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 48 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)