Sez. U, Sentenza n. 1865 del 02/04/1981 (Rv. 412552 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - MORTE DELLA PARTE DOPO LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IRRILEVANZA - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - MORTE DELLA PARTE DOPO LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Sulla validita della notificazione del ricorso per Cassazione, presso il procuratore della parte costituito nel giudizio di merito, non spiega rilievo la morte della parte stessa dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove non si deduca e dimostri che il ricorrente fosse a conoscenza di tale evento. (V 941/80, mass n 404377; (V 2689/79, mass n 399004).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)