diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1305 del 23/04/1969 (Rv. 339985 - 01)

FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE - IN GENERE - TRATTATIVE E CONVENZIONI PRIVATE CON IL GARANTE O CON L'ASSUNTORE - LEGITTIMAZIONE DEL FALLITO - SUSSISTENZA - CONVENZIONI - VALIDITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1969-04-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339985-01

FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE - IN GENERE - TRATTATIVE E CONVENZIONI PRIVATE CON IL GARANTE O CON L'ASSUNTORE - LEGITTIMAZIONE DEL FALLITO - SUSSISTENZA - CONVENZIONI - VALIDITA - LIMITI.*

Il fatto stesso che il consenso del fallito, sola persona abilitata a presentare la relativa domanda, sia indispensabile per la instaurazione della procedura di concordato, attribuisce al fallito medesimo il potere di trattare col garante o con l'assuntore interessati a tale instaurazione e di concludere con costoro private convenzioni che, benche abbiano ad oggetto proprio il concordato, sono perfettamente valide, purche con esse non vengano lesi gli interessi della massa dei creditori sotto particolari profili di specie. (V. 1443-68, massima n. 333093).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge Falliment. art. 124, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 124

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)