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Sez. L, Sentenza n. 1642 del 08/04/1978 (Rv. 391034 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE SOGGETTA A CONTRIBUZIONE - SOMME EROGATE NEL GIORNO DELL'INFORTUNIO E NEI DUE SUCCESSIVI - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391034-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE SOGGETTA A CONTRIBUZIONE - SOMME EROGATE NEL GIORNO DELL'INFORTUNIO E NEI DUE SUCCESSIVI - INCLUSIONE.*

Anche prima dell'entrata in vigore dell'art 12 della legge n 153 del 1969, che ha innovato il concetto di retribuzione ai fini contributivi, le somme corrisposte dal datore di lavoro ai dipendenti infortunati durante il periodo di cosiddetto "carenza assicurativa, e cioe nel giorno dell'infortunio e nei due giorni successivi, avevano natura retributiva, secondo la previsione degli artt 27 e 28 del DPR 30 maggio 1955 n 797 (tu sugli assegni familiari); dette somme pertanto, erano soggette alla contribuzione obbligatoria in favore degli enti assistenziali e previdenziali (nella specie l'INAM). (Conf 1979/75, mass n 375682).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 28, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)