Sez. L, Sentenza n. 1642 del 08/04/1978 (Rv. 391034 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE SOGGETTA A CONTRIBUZIONE - SOMME EROGATE NEL GIORNO DELL'INFORTUNIO E NEI DUE SUCCESSIVI - INCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE SOGGETTA A CONTRIBUZIONE - SOMME EROGATE NEL GIORNO DELL'INFORTUNIO E NEI DUE SUCCESSIVI - INCLUSIONE.*
Anche prima dell'entrata in vigore dell'art 12 della legge n 153 del 1969, che ha innovato il concetto di retribuzione ai fini contributivi, le somme corrisposte dal datore di lavoro ai dipendenti infortunati durante il periodo di cosiddetto "carenza assicurativa, e cioe nel giorno dell'infortunio e nei due giorni successivi, avevano natura retributiva, secondo la previsione degli artt 27 e 28 del DPR 30 maggio 1955 n 797 (tu sugli assegni familiari); dette somme pertanto, erano soggette alla contribuzione obbligatoria in favore degli enti assistenziali e previdenziali (nella specie l'INAM). (Conf 1979/75, mass n 375682).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 28, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)