Sez. L, Sentenza n. 1979 del 19/05/1975 (Rv. 375682 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - CALCOLO - CRITERI - INFORTUNI SUL LAVORO - SOMME CORRISPOSTE DAL DATORE DI LAVORO PER I TRE GIORNI DI CARENZA ASSICURATIVA - INCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - CALCOLO - CRITERI - INFORTUNI SUL LAVORO - SOMME CORRISPOSTE DAL DATORE DI LAVORO PER I TRE GIORNI DI CARENZA ASSICURATIVA - INCLUSIONE.*
Le somme corrisposte dal datore di lavoro ai dipendenti infortunati durante il periodo di cosiddetto 'carenza assicurativà, e cioe nel giorno dell'infortunio e nei due giorni successivi, hanno natura retributiva, secondo la previsione degli artt 27 e 28 del DPR 30 maggio 1955 n 797 (tu sugli assegni familiari); dette somme pertanto, sono soggette alla contribuzione obbligatoria in favore degli enti assistenziali e previdenziali (nella specie l'INAM). (Conf 1493/74, mass n 369607; 2174/73, mass n 365401; (Conf 262/73, mass n 362112).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 28, Legge 19/01/1963 num. 15 art. 4 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)