Sez. 3, Sentenza n. 9758 del 01/10/1998 (Rv. 519316 - 01)
FIDEJUSSIONE - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI | Obbligazioni future - Cosidetta fideiussione "omnibus" - Clausola relativa - Validità - Sopravvenienza legge n. 154 del 1992 - Irrilevanza.
FIDEJUSSIONE - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI
La garanzia personale, prestata in favore di un istituto di credito per tutte le obbligazioni derivanti da future operazioni bancarie con un terzo (cosiddetta fideiussione "omnibus"), al pari della clausola del relativo contratto, con cui il garante dispensi l'istituto medesimo dall'onere di conseguire specifica autorizzazione per nuove concessioni di credito in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore principale (art. 1956 cod. civ.), devono ritenersi valide ed efficaci, in considerazione della determinabilità "per relationem" dell'oggetto della fideiussione, sulla base di atti di normale esercizio dell'attività creditizia, sottratti al mero arbitrio della banca, nonché in considerazione della disponibilità dei diritti del fideiussore. Nella controversia inerente la validità dell'indicata fideiussione, non assume rilievo l'art. 10 della legge n. 154 del 1992, che non ha carattere interpretativo ma innovativo e, quindi, operando con efficacia irretroattiva non spiega alcuna incidenza sui rapporti precedentemente costituiti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1956, Legge 17/02/1992 num. 154 art. 10, Legge 17/02/1992 num. 154 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)