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Sez. L, Sentenza n. 14426 del 04/11/2000 (Rv. 541375 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Declaratoria di illegittimità - Effetti - Estinzione del rapporto di lavoro - Esclusione - Conseguenza.
Stato
decisa il 2000-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541375-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

Il licenziamento dichiarato illegittimo (nella specie, per inosservanza dell'articolo 7 St. Lav.) non estingue il rapporto di lavoro, che sopravvive, con la conseguenza che sul medesimo possono avere un definitivo effetto estintivo diverse cause sopravvenute (come dimissioni, morte del lavoratore, nuovo licenziamento non tempestivamente impugnato).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)