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Sez. L, Sentenza n. 6408 del 23/06/1999 (Rv. 527880 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Requisito della tempestività - Estremi - Differimento del recesso - Irrilevanza - Limiti - Reiterazione del licenziamento disciplinare nullo per vizio di forma - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527880-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

Ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito della tempestività del licenziamento disciplinare (in assenza del quale si può presumere che manchi l'interesse del datore di lavoro all'esercizio del potere di recesso) la incompatibilità degli addebiti con la prosecuzione del rapporto può essere ravvisata, nonostante il differimento del recesso, in presenza di specifiche manifestazioni della permanente volontà di irrogare eventualmente la sanzione espulsiva; il requisito in questione non costituisce d'altro canto ostacolo alla reiterazione del licenziamento disciplinare nullo per vizio di forma. (Nella specie, a seguito della declaratoria di nullità di un primo licenziamento disciplinare con sentenza del Pretore, il procedimento disciplinare era stato rinnovato nelle more del giudizio di appello; nel successivo processo instaurato con l'impugnazione del secondo licenziamento i giudici di merito avevano ravvisato una violazione del principio di immediatezza in relazione al tempo decorso dalla prima decisione pretorile. La S.C. ha annullato la sentenza impugnata, sul rilievo che tale elemento non valeva di per sè a dimostrare una carenza di interesse del datore di lavoro all'esercizio del diritto potestativo di licenziare, in presenza della precedente manifestazione della volontà di recesso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)