Sez. L, Sentenza n. 2215 del 02/03/1988 (Rv. 458035 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI -) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO INTIMATO SENZA LE PREVIE PROCEDURE CONCILIATIVE EX ACCORDO INTERCONFEDERALE 5 MAGGIO 1965 - VALUTAZIONI CON PLURALITÀ DI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - NECESSITÀ - CONSEGUENZE - PROVA DELLA GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO - ONERI DEL DATORE DI LAVORO - INOSSERVANZA - REINTEGRAZIONE E RISARCIMENTO EX ART. 18 ST. LAVORATORI - OPERATIVITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI -) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO INTIMATO SENZA LE PREVIE PROCEDURE CONCILIATIVE EX ACCORDO INTERCONFEDERALE 5 MAGGIO 1965 - VALUTAZIONI CON PLURALITÀ DI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - NECESSITÀ - CONSEGUENZE - PROVA DELLA GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO - ONERI DEL DATORE DI LAVORO - INOSSERVANZA - REINTEGRAZIONE E RISARCIMENTO EX ART. 18 ST. LAVORATORI - OPERATIVITÀ.*
Ove il datore di lavoro abbia intimato il licenziamento collettivo di suoi dipendenti senza osservare le regole sullo svolgimento delle procedure conciliative preliminari prescritte dall'accordo interconfederale 5 maggio 1965 (procedure che integrano il requisito di garanzia minima per i lavoratori, atteso che nel corso di esse gli organismi sindacali possono valutare le scelte imprenditoriali ed interloquire, ancorché senza poteri decisivi, circa la reale necessità di sopprimere posti di lavoro), il difetto di tale essenziale requisito formale comporta che i licenziamenti - benché intimati come collettivi (e per ciò solo non soggetti al termine di decadenza di sessanta giorni per l'impugnativa da parte dei lavoratori ex art. 6 legge n. 604 del 1966) - devono essere valutati come licenziamenti individuali e quindi il giudice dovrà accertare la sussistenza delle condizioni legittimanti quali previste dagli artt. 1 e 3 della cit. Legge n. 604 (ossia la giusta causa od il giustificato motivo), tenendo conto che l'Onere di fornire la prova di tali presupposti di fatto grava (ex art. 5 legge n. 604) sul datore di lavoro, con l'ulteriore conseguenza che - in Mancanza della prova della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento - trova applicazione l'ordinaria disciplina sulla reintegrazione nel posto di lavoro ed il risarcimento del danno dettata dall'art. 18 dello statuto dei lavoratori. (V 3528/87, mass n 452516; (V 3448/84, mass n 495462).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)