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Sez. L, Sentenza n. 3528 del 09/04/1987 (Rv. 452516 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - VIOLAZIONE DEI CRITERI DI SCELTA DEI LAVORATORI DA LICENZIARE - CONSEGUENZE - RISARCIMENTO DEL DANNO - DETERMINAZIONE - CRITERI EX ART. 18 ST. LAVORATORI - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452516-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - VIOLAZIONE DEI CRITERI DI SCELTA DEI LAVORATORI DA LICENZIARE - CONSEGUENZE - RISARCIMENTO DEL DANNO - DETERMINAZIONE - CRITERI EX ART. 18 ST. LAVORATORI - INAPPLICABILITÀ.*

La natura collettiva del licenziamento non viene meno per effetto della violazione, da parte del datore di lavoro, dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, ma tale violazione, che attiene alla fase di esecuzione della procedura di riduzione del personale ed è verificabile dal giudice, comporta solo l'Obbligo del risarcimento, in favore dei lavoratori illegittimamente prescelti, il quale va determinato secondo le norme ordinarie e non già ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, l'applicabilità di tale norma presupponendo la sussistenza di licenziamenti individuali, ancorché plurimi. (V 3448/84, mass n 435462; (V 6406/83, mass n 431141; (V 1270/79, mass n 397504).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)