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Sez. 3, Sentenza n. 342 del 17/01/1996 (Rv. 495462 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - ESECUZIONE FORZATA | Danno subito dalla prosecuzione dell'azione esecutiva - Deduzione da parte del debitore - Accertamento del giudice di merito - Oggetto.
Stato
decisa il 1996-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495462-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - ESECUZIONE FORZATA

Quando il debitore lamenta di aver subito danno dalla prosecuzione dell'azione esecutiva, deducendo l'inesistenza del diritto fatto valere dal creditore, il giudice del merito deve accertare che il titolo esecutivo sia venuto meno a seguito dell'accoglimento dell'opposizione proposta dal debitore e che il creditore abbia agito nel corso dell'intero processo esecutivo senza rispettare la regola della normale prudenza, la quale si identifica anche con la colpa lieve.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)