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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3782 del 09/03/2012 (Rv. 621263 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Medici incaricati presso istituti di prevenzione e pena - Trattamento economico - Tredicesima mensilità - Spettanza - Limiti - Questione di legittimità ex art. 36 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2012-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621263-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE

Ai medici incaricati presso gli istituti di prevenzione e pena la tredicesima mensilità spetta nei limiti di cui al d.lgs.c.p.s. n. 263 del 1946, richiamato dall'art. 39 della legge n. 740 del 1970, e quindi, nel caso di cumulo di impieghi, spetta ad un solo titolo, con opzione per la misura più favorevole, senza che, vertendosi in una ipotesi di rapporto di lavoro autonomo parasubordinato, ne sia violato l'art. 36 Cost., applicabile soltanto al lavoro dipendente.

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 25/10/1946 num. 263 art. 7, Legge 09/10/1970 num. 740 art. 2, Legge 09/10/1970 num. 740 art. 39, Costituzione art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)