Sez. L, Sentenza n. 17092 del 21/07/2010 (Rv. 614467 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Medici incaricati presso istituti di prevenzione e pena - Trattamento economico - Indennità integrativa speciale - Spettanza - Limiti.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 39 della legge n. 740 del 1970, l'indennità integrativa speciale spettante ai medici incaricati presso gli istituti di prevenzione e pena è soggetta ai limiti previsti nell'art. 1 della legge n. 324 del 1959, richiamati dal predetto art. 39 che regola il rapporto libero-professionale parasubordinato dei sanitari presso tali strutture, con la conseguenza che essa compete ad un solo titolo, con opzione per la misura più favorevole nei casi in cui sia consentito il cumulo di impieghi.
Riferimenti normativi: Legge 27/05/1959 num. 324 art. 1 CORTE COST., Legge 09/10/1970 num. 740 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)