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Sez. 1, Sentenza n. 3429 del 13/04/1994 (Rv. 486142 - 01)

Procedimento civile - Domanda giudiziale - Interesse ad agire | Sussistenza - Accertamento - Necessità - Contrasto tra le parti sul merito della stessa - Mancanza - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1994-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486142-01

Procedimento civile - Domanda giudiziale - Interesse ad agire

L'assenza di interesse ad agire, richiesto per qualsiasi domanda dall'art. 100 cod. proc. civ., è rilevabile anche d'ufficio, poiché costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda; pertanto la sua sussistenza va accertata dal giudice anche quando non vi è contrasto tra le parti sul merito della stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)