Sez. 1, Sentenza n. 3429 del 13/04/1994 (Rv. 486142 - 01)
Procedimento civile - Domanda giudiziale - Interesse ad agire | Sussistenza - Accertamento - Necessità - Contrasto tra le parti sul merito della stessa - Mancanza - Irrilevanza.
Procedimento civile - Domanda giudiziale - Interesse ad agire
L'assenza di interesse ad agire, richiesto per qualsiasi domanda dall'art. 100 cod. proc. civ., è rilevabile anche d'ufficio, poiché costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda; pertanto la sua sussistenza va accertata dal giudice anche quando non vi è contrasto tra le parti sul merito della stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)