Sez. 5, Sentenza n. 7779 del 03/04/2006 (Rv. 588685 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - FISSAZIONE DELL'UDIENZA - AVVISO | Mancata comunicazione all'Ufficio - Impugnazione da parte del contribuente - Difetto d'interesse - Inammissibilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - FISSAZIONE DELL'UDIENZA - AVVISO
In tema di contenzioso tributario, è inammissibile, per difetto d'interesse, il motivo d'impugnazione con cui il contribuente deduca la violazione dell'art. 31 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per omessa comunicazione all'Ufficio dell'avviso di trattazione, potendo tale censura essere sollevata soltanto dall'Ufficio, unica parte interessata a far valere il vizio del procedimento, e non essendo consentita un'impugnazione che tenda non già alla rimozione di un pregiudizio effettivo, bensì a soddisfare esigenze teoriche di correttezza formale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 31, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 49 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)