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Sez. 1, Sentenza n. 1118 del 24/02/1981 (Rv. 411681 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - DEPOSITO DEL FASCICOLO ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE - MANCATA ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTO RITIRO - DICHIARAZIONE DI IMPROCEDIBILITA DEL GRAVAME - DIVIETO - PRONUNCIA SUL MERITO - OBBLIGATORIETA - LIMITI - ORDINE ALLA CANCELLERIA DI RICERCARE IL FASCICOLO O CONCESSIONE DI UN TERMINE ALLO APPELLANTE PER LA RICOSTITUZIONE DEL FASCICOLO MEDESIMO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1981-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411681-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - DEPOSITO DEL FASCICOLO ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE - MANCATA ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTO RITIRO - DICHIARAZIONE DI IMPROCEDIBILITA DEL GRAVAME - DIVIETO - PRONUNCIA SUL MERITO - OBBLIGATORIETA - LIMITI - ORDINE ALLA CANCELLERIA DI RICERCARE IL FASCICOLO O CONCESSIONE DI UN TERMINE ALLO APPELLANTE PER LA RICOSTITUZIONE DEL FASCICOLO MEDESIMO - NECESSITA.*

Qualora l'appellante abbia provveduto a depositare il proprio fascicolo nella cancelleria, all'atto della Costituzione, e non risulti alcuna attestazione dell'avvenuto ritiro, il giudice di appello che rinvenga il fascicolo stesso nell'incartamento processuale non puo dichiarare l'improcedibilita del gravame, a norma dell'art 348, comma secondo, cod proc civ pertanto, in questa ipotesi e sempre che la controparte non fornisca prova rigorosa e precisa dell'avvenuto ritiro del fascicolo nonostante l'assenza della prescritta autorizzazione, il giudice deve ritenere che il fascicolo stesso non sia mai stato ritirato e pronunciare sul merito del gravame o, ove cio non sia possibile, deve disporre le opportune ricerche da parte della cancelleria o, in caso di insuccesso di tali ricerche, deve concedere un termine all'appellante per la ricostituzione del proprio fascicolo. (V 2053/79, mass n 398434; (V 643/79, mass n 396796; (V 2308/78, mass n 391705).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 77, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 77

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)