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Sez. 3, Sentenza n. 578 del 29/01/1982 (Rv. 418320 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - PREVIA ATTESTAZIONE AD OPERA DEL CANCELLIERE DELL'AVVENUTO RITIRO DEL FASCICOLO.*
Stato
decisa il 1982-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418320-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - PREVIA ATTESTAZIONE AD OPERA DEL CANCELLIERE DELL'AVVENUTO RITIRO DEL FASCICOLO.*

L'improcedibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 cod. proc. civ., per l'omessa restituzione del fascicolo dell'appellante prima dell'udienza di discussione, può essere dichiarata solamente nel caso che l'avvenuto ritiro sia attestato dal cancelliere, anche se ciò avviene all'atto della rimessione della causa al collegio ex art. 169, secondo comma, cod. proc. civ., essendo pur sempre il cancelliere il custode degli Atti del processo e dovendo, di conseguenza, il ritiro avvenire suo tramite. (Conf 1118/81, mass n 411681; (Conf 904/81, mass n 411421; (Conf 820/81, mass n 411300).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 77, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 77

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)