Sez. L, Sentenza n. 8347 del 08/04/2010 (Rv. 612740 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - COMUNICAZIONI ALLE PARTI | Omessa comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali - Conseguente nullità della consulenza - Natura relativa - Onere di sollevare l'eccezione alla prima udienza, istanza o difesa successive - Sussistenza.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - COMUNICAZIONI ALLE PARTI
La nullità della consulenza tecnica, derivante dalla mancata comunicazione alle parti della data d'inizio delle operazioni peritali, ha carattere relativo, e pertanto deve essere eccepita, a pena di decadenza, nella prima udienza, istanza o difesa successiva al deposito della relazione, del quale, ai sensi del secondo comma dell'art. 157 cod. proc. civ., sia data comunicazione nelle forme di legge al difensore della parte interessata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 157, Cod. Civ. art. 194, Cod. Civ. art. 195
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)