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Sez. 1, Sentenza n. 4337 del 27/09/1978 (Rv. 394010 - 01)

ENTI PUBBLICI - SUCCESSIONE TRA ENTI - ENTE OSPEDALIERO - COSTITUZIONE MEDIANTE SCORPORAZIONE E DISTACCO DI OSPEDALE FACENTE CAPO AD ALTRO ENTE PUBBLICO - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE - RAPPORTI GIURIDICI PENDENTI - TRASFERIMENTO AL NUOVO ENTE OSPEDALIERO.*
Stato
decisa il 1978-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394010-01

ENTI PUBBLICI - SUCCESSIONE TRA ENTI - ENTE OSPEDALIERO - COSTITUZIONE MEDIANTE SCORPORAZIONE E DISTACCO DI OSPEDALE FACENTE CAPO AD ALTRO ENTE PUBBLICO - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE - RAPPORTI GIURIDICI PENDENTI - TRASFERIMENTO AL NUOVO ENTE OSPEDALIERO.*

Qualora un ente ospedaliero venga costituito, ai sensi dell'art 5 della legge 12 febbraio 1968 n 132, mediante scorporazione e distacco di ospedale facente capo ad altro ente pubblico, il quale rimane in vita (nella specie, Croce rossa italiana), si verifica una ipotesi di successione a titolo particolare, che, in forza del quarto comma della citata norma, implica il subentrare del primo al secondo ente in tutti i rapporti giuridici che siano ancora pendenti alla data del distacco medesimo e siano attinenti all'organizzazione ed all'espletamento del servizio ospedaliero. Detta pendenza, con riguardo ai rapporti obbligatori, va intesa nel senso che l'indicata successione opera per i crediti ed i debiti non ancora estinti, ancorche gia liquidi ed esigibili. (V 4786/77, mass n 388393).*

Riferimenti normativi: Legge 12/02/1968 num. 132 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)