Sez. 2, Sentenza n. 486 del 21/12/1998 Ud. (dep. 15/01/1999) Rv. 212252 - 01
STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE | Accordo per l'importazione fra soggetti che si trovano all'estero ed altri che si trovano nel territorio dello Stato - Mancata acquisizione della sostanza per ragioni estranee alla volontà degli agenti - Delitto consumato - Sussistenza.
STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE
In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, nell'ipotesi di accordo finalizzato all'importazione fra soggetti che si trovano all'estero e soggetti che si trovano nello Stato, si ha reato consumato, e non tentato, anche qualora non avvenga l'acquisizione materiale della sostanza per motivi estranei alla volontà degli agenti. (Fattispecie relativa ad associazione che diveniva proprietaria e detentrice dello stupefacente fin nelle basi estere e ne assumeva il trasporto a proprie cure).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST., Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)