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Sez. 4, Sentenza n. 38368 del 04/07/2023 Ud. (dep. 20/09/2023) Rv. 284960 - 01

STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE | Delitto di importazione di sostanze stupefacenti - Momento in cui si perfeziona - Conclusione dell'accordo - Sufficienza - Acquisizione della materiale detenzione della sostanza - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-07-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/284960-01

STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE

Il delitto di importazione di sostanze stupefacenti si perfeziona con la conclusione dell'accordo delle parti sull'oggetto e sulle condizioni di vendita della sostanza (quantità, qualità e prezzo), senza che sia necessario che ne segua la consegna all'acquirente. (In applicazione del principio, la Corte ha giudicato immune da censure la decisione che aveva ritenuto consumato, e non tentato, il delitto in oggetto con il solo invio, da parte dell'acquirente, di un corriere per il ritiro dello stupefacente all'estero, in conformità agli accordi telefonici raggiunti con il fornitore, cui non aveva fatto seguito la materiale consegna della droga).

DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)