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Sez. 6, Sentenza n. 13083 del 21/01/2025 Ud. (dep. 03/04/2025) Rv. 287964-03

STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE | Importazione - Consumazione del reato - Conclusione dell'accordo tra acquirente e venditore - Sufficienza - Esclusione - Disponibilità dello stupefacente e controllo delle attività di trasferimento - Necessità.
Stato
decisa il 2025-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287964-03

STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE

Ai fini della consumazione del delitto di importazione di sostanze stupefacenti, non è sufficiente la mera conclusione dell'accordo fra acquirente e venditore finalizzato all'importazione, ma è necessario il conseguimento, da parte dell'importatore, della materiale disponibilità, anche all'estero, della sostanza e del controllo delle successive operazioni volte al trasporto e all'introduzione della stessa nel territorio nazionale.

Cod. Pen. art. 56 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 1 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)