Sez. U, Sentenza n. 3479 del 12/06/1984 (Rv. 435496 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - ART. 5 N. 1 DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 - PORTATA - DOMANDA PROPOSTA DAL COMPRATORE ITALIANO NEI CONFRONTI DEL VENDITORE STRANIERO PER LA RIDUZIONE DEL PREZZO E IL RISARCIMENTO DEL DANNO A SEGUITO DI CONSEGNA DI MERCE DIFFORME O VIZIATA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - CONFIGURABILITÀ O MENO - CONDIZIONI RISPETTIVE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - ART. 5 N. 1 DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 - PORTATA - DOMANDA PROPOSTA DAL COMPRATORE ITALIANO NEI CONFRONTI DEL VENDITORE STRANIERO PER LA RIDUZIONE DEL PREZZO E IL RISARCIMENTO DEL DANNO A SEGUITO DI CONSEGNA DI MERCE DIFFORME O VIZIATA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - CONFIGURABILITÀ O MENO - CONDIZIONI RISPETTIVE.*
L'art. 5 n. 1 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 sulla Competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (ratificata e resa esecutiva con legge 21 giugno 1971 n. 804), il quale fissa, come concorrente criterio di collegamento, sufficiente per l'affermazione della giurisdizione del giudice adito in materia contrattuale fra soggetti domiciliati negli stati aderenti, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, deve essere inteso, anche alla stregua dei principi affermati dalla Corte di giustizia della CEE con le sentenze nn. 12 e 14 del 1966, nel senso che l'obbligazione da prendere in considerazione è quella corrispondente al diritto fatto valere, e che il luogo di esecuzione deve essere individuato secondo il diritto sostanziale applicabile in base al diritto internazionale privato di detto giudice. Pertanto, con riguardo alla domanda proposta dal compratore italiano nei confronti del venditore straniero, per la riduzione del prezzo ed il risarcimento del danno a seguito di consegna di merce difforme o viziata, ovvero di ritardo nella consegna medesima, deve negarsi la giurisdizione del giudice italiano, alla stregua dell'indicato criterio di collegamento, qualora, in applicazione del combinato disposto degli artt. 1510 secondo comma cod. civ. e 25 primo comma delle Disposizioni sulla legge in generale, il luogo dell'esecuzione vada individuato in quello della consegna al vettore presso la Sede del venditore. (V 3146/83, mass n 428057; (V 4910/82, mass n 422920).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1510 CORTE COST., Preleggi art. 25, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 5, Legge 21/06/1971 num. 804
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)