Sez. 1, Sentenza n. 5599 del 15/11/1985 (Rv. 442791 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - SENTENZA DICHIARATIVA DELLA NULLITÀ DI MATRIMONIO CONCORDATARIO - ESCLUSIONE DEL "BONUM FIDEI" DA PARTE DI UNO SOLO DEI NUBENTI - PARTECIPAZIONE ALL'ALTRO CONIUGE - CONTRARIETÀ ALL'ORDINE PUBBLICO - CONDIZIONI.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - SENTENZA DICHIARATIVA DELLA NULLITÀ DI MATRIMONIO CONCORDATARIO - ESCLUSIONE DEL "BONUM FIDEI" DA PARTE DI UNO SOLO DEI NUBENTI - PARTECIPAZIONE ALL'ALTRO CONIUGE - CONTRARIETÀ ALL'ORDINE PUBBLICO - CONDIZIONI.*
Al fine della delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario, per esclusione da parte di uno solo dei nubenti di proprietà essenziali dello stato di vita matrimoniale, cioè di "bona matrimonii (nella specie, "bonum fidei"), il principio secondo il quale l'ordine pubblico non costituisce ostacolo alla delibazione medesima, quando la suddetta esclusione non sia rimasta a livello di mera riserva mentale, perché partecipata all'altro coniuge e da questo conseguentemente conosciuta o conoscibile, va applicato tenendo conto che tale partecipazione, in quanto deve presentarsi idonea ad ingenerare nel destinatario la consapevolezza della grave anomalia del vincolo coniugale rispetto al modello tipico del matrimonio religioso, richiede una chiara manifestazione di volontà e, quindi, una dichiarazione espressa e consapevolmente indirizzata a limitare "inter partes" gli effetti del consenso matrimoniale, la quale consenta di qualificare l'inerzia del destinatario come non opposizione circa la suddetta limitazione. Al fine indicato, pertanto, non può ritenersi sufficiente un'esternazione basata su fatti ed atteggiamenti, salva restando la loro Rilevanza probatoria quali elementi di supporto di un'esplicita dichiarazione. (V 192/85, mass n (V 6862/83, mass n 431525; (V 5026/82, mass n 422952).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 810 art. 1 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)