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Sez. 1, Sentenza n. 2530 del 07/03/1998 (Rv. 513441 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI | Sentenza di nullità del vincolo per assenza di uno dei "bona matrimonii" - Riserva mentale di uno dei coniugi - Manifestazione all'altro coniuge, conoscenza o conoscibilità della stessa da parte di questi - Criteri di indagine - Riferimento esclusivo alla pronuncia ed agli atti del procedimento canonico - Necessità - Integrazione dell'istruttoria in fase di delibazione - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513441-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI

Nel giudizio di delibazione della sentenza del tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per esclusione unilaterale di uno dei cd. "bona matrimonii", l'indagine diretta ad accertare se la eventuale riserva mentale di uno dei due coniugi (nella specie, relativa alla procreazione dei figli) sia stata manifestata all'altro coniuge o risulti da questi conosciuta (ovvero conoscibile con l'impiego dell'ordinaria diligenza), nonché a verificare se, in tal guisa, risulti osservato il limite della compatibilità con l'ordine pubblico interno ("sub specie" dell'inderogabile principio della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole), deve essere condotta con esclusivo riferimento alla delibanda pronuncia ed agli atti del processo canonico eventualmente prodotti, restando esclusa la possibilità di una loro integrazione per effetto del (l'inammissibile) compimento di una istruttoria probatoria in fase di delibazione.

Riferimenti normativi: Legge 25/03/1985 num. 121 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)