Sez. 5, Sentenza n. 9347 del 30/01/2013 Ud. (dep. 27/02/2013) Rv. 255230 - 01
SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE | Assoluzione in primo grado dall'accusa di bancarotta preferenziale - Condanna su appello del P.M. per bancarotta per distrazione - Violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza - Ragioni - Fatto diverso - Conseguenze - Invio degli atti al P.M.
SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE
Sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui il giudice di appello, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado dal reato di bancarotta preferenziale, condanni l'imputato per il reato di bancarotta per distrazione, trattandosi di fatto significativamente e sostanzialmente diverso da quello contestato con l'originaria imputazione, con conseguente difetto della concreta possibilità di esercizio dei correlati poteri difensivi dell'imputato, cosicché si impone l'applicazione - previo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado - del disposto di cui all'art. 521, comma secondo, cod. proc. pen., che prevede l'invio degli atti al P.M.
Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)