Sez. 1, Sentenza n. 3516 del 10/06/1982 (Rv. 421494 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - OPERAZIONI RELATIVE AI MUTUI CONCESSI A FAVORE DELLA MEDIA E PICCOLA INDUSTRIA E DELL'ARTIGIANATO - AZIONE REVOCATORIA - ESPERIBILITÀ - ESCLUSIONE - DISCIPLINA EX ART. 20 DELLA LEGGE N. 623 DEL 1959 - CARATTERE ECCEZIONALE - ESTENSIONE IN FAVORE DI UN'ANTICIPAZIONE CONCESSA DALLA SEZIONE AUTONOMA PER IL CREDITO TEATRALE DELLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - ESCLUSIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - OPERAZIONI RELATIVE AI MUTUI CONCESSI A FAVORE DELLA MEDIA E PICCOLA INDUSTRIA E DELL'ARTIGIANATO - AZIONE REVOCATORIA - ESPERIBILITÀ - ESCLUSIONE - DISCIPLINA EX ART. 20 DELLA LEGGE N. 623 DEL 1959 - CARATTERE ECCEZIONALE - ESTENSIONE IN FAVORE DI UN'ANTICIPAZIONE CONCESSA DALLA SEZIONE AUTONOMA PER IL CREDITO TEATRALE DELLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - ESCLUSIONE.*
L'art. 20 della legge 30 luglio 1959 n. 623, recante incentivi a favore della media e piccola industria e dell'artigianato, il quale, in deroga all'art. 67 della legge fallimentare, esclude la esperibilità dell'Azione revocatoria, dopo il decorso di dieci giorni dalla stipulazione dei relativi contratti, con riguardo ai mutui concessi dagli istituti esercenti il credito a medio termine, ovvero dagli istituti di credito in genere, ove utilizzino fondi statali o si avvalgano della garanzia dello stato, integra una disposizione eccezionale operante con esclusivo riferimento alle operazioni connesse ai finanziamenti destinati ad incentivare i settori produttivi considerati dalla legge medesima, e, pertanto, non è suscettibile di estensione nei confronti di altre operazioni, ancorché alimentate da fondi statali o garantite dallo stato e quindi non può trovare applicazione per un'anticipazione concessa dalla Sezione autonoma per il credito teatrale della banca nazionale del lavoro, nel quadro delle provvidenze previste dalla legge 14 agosto 1967 n. 800.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge 30/07/1959 num. 623 art. 1, Legge 30/07/1959 num. 623 art. 20 CORTE COST., Legge 14/08/1967 num. 800 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)