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Sez. 4, Sentenza n. 22789 del 09/04/2015 Ud. (dep. 28/05/2015) Rv. 263894 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - BENEFICI | Devoluzione del punto concernente il trattamento sanzionatorio - Potere del giudice di appello di concedere d'ufficio le sanzioni sostitutive - Sussistenza.
Stato
decisa il 2015-04-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263894-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - BENEFICI

In tema di cognizione del giudice di appello, una volta devoluto il punto relativo al trattamento sanzionatorio, il giudice di appello ha il potere di intervenire sulla pena e, quindi, di concedere anche sanzioni sostitutive. Ne consegue che è illegittima la declaratoria di inammissibilità della richiesta di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, ex art. 186, comma nono bis. c.d.s., formulata in sede di discussione orale del giudizio di appello, motivata sulla base di una pretesa tardività.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Cod. Strada art. 186 com. 9 lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)