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Sez. 6, Sentenza n. 786 del 12/12/2006 Ud. (dep. 16/01/2007) Rv. 235608 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - BENEFICI | Sostituzione della pena a norma dell'art. 53 legge n. 689 del 1981 - Concessione di ufficio - Legittimità.
Stato
decisa il 2006-12-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235608-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - BENEFICI

Una volta che sia stato devoluto il punto relativo al trattamento sanzionatorio al giudice d'appello, a quest'ultimo deve riconoscersi il potere discrezionale di intervenire sulla pena, e quindi anche di concedere di ufficio, nei congrui casi, la sanzione sostitutiva, della cui mancata applicazione va data idonea motivazione, qualora di essa vi sia stata esplicita richiesta da parte dell'imputato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)