Sez. L, Sentenza n. 14438 del 29/07/2004 (Rv. 575082 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Prestazioni di invalidità liquidate in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale - Divieto di cumulo con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante - Dubbi di illegittimità costituzionale in relazione agli art. 2, 3 e 38 Cost. - Insussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE
Non suscita dubbi di illegittimità costituzionale, in relazione agli art. 2, 3 e 38 Cost., la previsione dell'art. 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995 n. 335, secondo cui le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'a.g.o. per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, sino a concorrenza della stessa, atteso che non può escludersi un intervento del legislatore che, per inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica e con criteri di gradualità, introduca un divieto di cumulo tra prestazioni previdenziali o assistenziali, prima non previsto, sempre che, nel rispetto del principio di solidarietà sociale e di eguaglianza sostanziale, sia garantito il soddisfacimento delle esigenze di vita cui erano precedentemente commisurate le prestazioni considerate (v. Corte cost. n. 227 del 2002).
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 43 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)