Sez. 2, Sentenza n. 5817 del 24/05/1993 (Rv. 482473 - 01)
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Incidentali - Tardive | Disciplina ex art. 334 cod. proc. civ. - Applicabilità- Presupposti - Ricorso incidentale di tipo adesivo - Proposizione nei termini ordinari.
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Incidentali - Tardive
La regola dell'art. 334 cod. proc. civ., che consente l'impugnazione incidentale tardiva, è applicabile solo alla impugnazione incidentale in senso stretto, che è quella proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione principale o che sia stata chiamata ad integrare il contraddittorio, a norma dell'art. 331 cod. proc. civ., e non è, pertanto, applicabile all'impugnazione incidentale di tipo adesivo (che è quella diretta a chiedere la cassazione della sentenza per le stesse ragioni già fatte valere con il ricorso principale), che resta soggetta ai termini ordinari.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)