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Sez. 4, Sentenza n. 23609 del 18/03/2004 Cc. (dep. 20/05/2004) Rv. 228784 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - RINUNCIA | Rinuncia del difensore non munito di procura speciale - Inammissibile.
Stato
decisa il 2004-03-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228784-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - RINUNCIA

Ai sensi dell'art. 589 comma secondo cod. proc. pen., la rinuncia all'impugnazione può essere presentata solo con dichiarazione della parte o del difensore munito di procura speciale contenente espressa autorizzazione al compimento dell'atto; pertanto, la rinuncia proveniente dal difensore non munito di apposita procura speciale, anche se ha presentato egli stesso l'impugnazione, è priva di effetti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 589 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)