Sez. 4, Sentenza n. 23609 del 18/03/2004 Cc. (dep. 20/05/2004) Rv. 228784 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - RINUNCIA | Rinuncia del difensore non munito di procura speciale - Inammissibile.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - RINUNCIA
Ai sensi dell'art. 589 comma secondo cod. proc. pen., la rinuncia all'impugnazione può essere presentata solo con dichiarazione della parte o del difensore munito di procura speciale contenente espressa autorizzazione al compimento dell'atto; pertanto, la rinuncia proveniente dal difensore non munito di apposita procura speciale, anche se ha presentato egli stesso l'impugnazione, è priva di effetti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 589 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)