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Sez. 3, Sentenza n. 24341 del 08/04/2003 Ud. (dep. 05/06/2003) Rv. 224933 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - RINUNCIA | Rinuncia del difensore non munito di procura speciale - Inammissibile - Impugnazione da lui proposta - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2003-04-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224933-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - RINUNCIA

Ai sensi del secondo comma dell'art. 589 cod. proc. pen. la rinuncia all'impugnazione può essere formulata solo con dichiarazione della parte o con dichiarazione del difensore munito di procura speciale e pertanto la rinuncia proveniente dal difensore non munito di procura speciale, anche se è lui che ha presentato l'impugnazione è priva di effetto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 589 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)