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Sez. 3, Sentenza n. 11249 del 19/09/1996 Ud. (dep. 30/12/1996) Rv. 207196 - 01

EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA | Reato di lottizzazione abusiva - Configurabilità - Ipotesi - Fattispecie: omessa valutazione di comportamenti quali elementi sintomatici del fine lottizzatorio.
Stato
decisa il 1996-09-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207196-01

EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA

Il reato di lottizzazione abusiva si configura non soltanto quando esiste la necessità di attuare le previsioni dello strumento urbanistico generale, attraverso la redazione di un piano esecutivo (quale è il piano di lottizzazione) e la stipula di una "convenzione lottizzatoria" adeguata alle caratteristiche dell'intervento di nuova lottizzazione, ma anche allorquando detto intervento non potrebbe in ogni caso essere realizzato perché, per le sue connotazioni obiettive, si pone in contrasto con previsioni di zonizzazione e/o di localizzazione dello strumento generale di pianificazione che non possono essere modificate da piani urbanistici attuativi. (La S.C., nell'annullare con rinvio sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto, ha osservato che questo è il punto fondamentale trascurato dalla sentenza impugnata, poiché i giudici di merito - in relazione alla previsione incriminatrice dell'art. 18 legge 28 febbraio 1985, n.47 - avrebbero dovuto valutare se, nella fattispecie in esame, si sia o meno di fronte alla predisposizione di un appezzamento di terreno agricolo ad una plurima edificazione residenziale, ed una valutazione siffatta avrebbero dovuto operare tenendo conto della già avvenuta realizzazione di due villette dotate di piscine, della cessione a terzi di una di esse e di una porzione frazionata di suolo, nonché della progettata costruzione di una terza unità abitativa: il tutto comportante anzitutto la necessità (ravvisata dalla stessa Amministrazione comunale) di un raccordo viario con la strada pubblica più vicina e di spazi da destinare a pubblici parcheggi).

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 18 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 com. 1 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)